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Il nuovo Statuto dell'Associazione

Il nuovo Statuto dell'Associazione

STATUTO ASSOCIAZIONE SICILIANA MUSICA PER L'UOMO

TITOLO1: COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1: Denominazione Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione non riconosciuta denominata “Associazione Siciliana Musica per l'Uomo”, di seguito indicata anche come “Associazione”, fondata il 15 marzo 1991 con atto Notaio Samuele Cassata di Cefalù, repertorio n. 16184, raccolta 5834. Art. 2: Sede e durata
  1. L'Associazione ha sede in piazza San Francesco, 5 - Cefalù e sede operativa presso il domicilio del rappresentante legale pro tempore coincidente con la figura del suo Presidente. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Cefalù non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
  2. L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
  3. L’Associazione ha durata illimitata e potrà assumere personalità giuridica. Dall’iscrizione nel RUNTS, l’acronimo ETS dovrà essere inserito nella denominazione e indicato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
  4. Le attività dell'Associazione sono disciplinate dalle norme e disposizioni di cui al D. Lgs. n°117 del 03 luglio 2017, e per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione in quanto compatibili nonché dalle disposizioni del presente Statuto.
Art. 3: Scopi
  1. L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.
  2. L'Associazione non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale.
  3. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, comunque denominate, o capitali a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
  4. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denonimate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  5. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 4: Oggetto sociale L’Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via esclusiva o principale, le seguenti attività d’interesse generale tra quelle previste dall’art. 5 del D. Lgs. n°117/2017:
  1. d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  2. f) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  3. h) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  4. i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  5. j) Radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
  6. k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  7. l) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  8. m) Servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
  9. r) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
  10. u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
  11. v) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
  12. w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  13. z) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
In concreto le attività che l’Associazione potrà porre in essere per meglio perseguire gli scopi istituzionali di cui sopra sono: L’Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all’attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell’assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività. Art. 5: Attività di raccolta fondi
  1. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli artt. 7 e 79 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.
  2. L’attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazioni al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impegnando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Titolo II: NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art. 6: Soci Il numero dei soci è illimitato. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano: la qualifica di socio ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall’articolo 10 dello statuto. Art. 7: Requisiti e modalità di adesione
  1. Può fare parte dell'Associazione chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto.
  2. Per essere ammesso come socio si dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Presidente dell'Associazione, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.
  3. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la responsabilità genitoriale. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell’Associazione.
  4. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all’interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata, entro 30 giorni dalla data di sua adozione, all'interessato. Quest’ultimo, entro i successivi 15 giorni, può chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva seduta appositamemte convocata dal Presidente a norma del successivo art. 13, punto b ed art. 14, punto b.
  5. La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all’atto dell’accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa.
  6. Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa. L'annotazione deve intervenire entro 15 giorni da tale versamento.
Art. 8: Diritti dei Soci I Soci dell’Associazione hanno il diritto di: Art. 9: Doveri dei Soci I soci dell'Associazione hanno il dovere: Art. 10: Perdita della qualifica di socio
  1. La qualifica di Socio dell’Asssociazione si perde:
  2. Per decesso.
- Non rispettano le norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o                  direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell’Associazione. - Assumono comportamenti o svolgono attività contrari agli interessi morali o materiali                        dell’Associazione e ai principi di democrazia interna. - Arrecano danno, di qualunque natura, anche morale, all’Associazione.
  1. Avverso il provvedimento di esclusione, entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, l’associato può proporre ricorso scritto all’Assemblea ordinaria dei Soci che si pronuncerà con decisione insindacabile dopo aver ascoltato gli argomenti portati a sua difesa dal Socio escluso. A tal fine l’Assemblea ordinaria dovrà essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.
  2. Il recesso, l’esclusione, la decadenza del socio determinano la sospensione dalla carica sociale eventualmente rivestita all’interno dell’Associazione e ciò nelle more che intervenga o la scadenza del termine dei trenta giorni per ricorrere o, in caso di ricorso nel termine, l'esito della pronuncia dell'Assemblea del ricorso.
  3. L’associato receduto, escluso o decaduto per morosità non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Titolo III: NORME SUL VOLONTARIATO

Art. 11: I volontari
  1. I volontari sono persone fisiche che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite l'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
  2. L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, soci e non soci, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
  3. L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
  4. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
  5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
  6. L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
  7. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

Titolo IV: ORGANI SOCIALI

Art. 12: Organi dell’associazione
  1. Gli Organi Sociali dell’Associazione sono:
  1. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
  2. A tutti i componenti degli Organi Sociali, ad eccezione dell’Organo di Controllo, (ove nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 31 del D. Lgs. n°117/2017) non può essere attribuito alcun compenso ai sensi dell’art. 34, comma 2, del D. Lgs. n°117/2017.
Art. 13: Assemblea dei Soci
  1. L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i Soci iscritti nel libro dei soci in regola con il versamento delle quote associative annue e degli eventuali contributi specifici.
  2. L’Assemblea:
  1. È ammessa la possibilità che le riunioni dell’Assemblea si tengano anche in videoconferenza o per tramite di mezzi di telecomunicazione a condizione che:
  1. Le deliberazioni assembleari, prese nel rispetto delle norme di legge, del presente Statuto e dei Regolamenti, sono vincolanti anche per i Soci assenti o dissenzienti.
  2. In caso di Assemblea Plenaria, quando cioè sono presenti tutti i Soci, tutti i componenti del Consiglio Direttivo e, se nominato, l’Organo di Controllo, sarà possibile discutere e deliberare anche su argomenti non espressamente contemplati nell’ordine del giorno.
Art. 14: Assemblea ordinaria: competenze e quorum
  1. È compito dell’Assemblea ordinaria:
  1. L’Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci, presenti in proprio e per delega, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  2. In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza dei voti, purchè presenti almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto, in proprio e per delega.
Art. 15: Assemblea straordinaria: competenze e quorum
  1. È compito dell’Assemblea straordinaria:
  1. Nel caso di deliberazioni relative a modifiche statutarie è richiesta la presenza di almeno i tre quarti dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
  2. Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione dell’Associazione è richiesta la presenza di almeno i tre quarti dei Soci e una maggioranza di voti favorevoli, pari ad almeno i tre quarti dei presenti al voto.
  3. Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria dovranno risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta e sono vincolanti anche per i non intervenuti.
Art. 16: Assemblea: modalità di votazione
  1. Ciascun associato ha diritto a un solo voto salvo il caso di deleghe.
  2. L’esercizio del diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo, spetta ai Soci che sono iscritti nel Libro dei Soci e sempre che siano in regola con il versamento delle quote associative.
  3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese.
  4. Si procede a scrutinio segreto quando ne facciano richiesta almeno i due terzi degli aventi diritti al voto. Per l’elezione delle cariche sociali e nei casi di votazioni riguardanti le persone si procede mediante il voto a scrutinio segreto. In tali casi non sono ammesse deleghe.
  5. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni dell’Assemblea riguardanti l’approvazione del bilancio consuntivo, della relazione sull’attività svolta e nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.
Art. 17 – Consiglio Direttivo
  1. Il Consiglio Direttivo è l’Organo di governo e di amministrazione dell’Associazione ed è costituito da sette membri eletti dall’Assemblea ordinaria dei Soci. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché della volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea.
  2. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
  1. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limiti al numero di mandati.
  2. Se durante il suo mandato uno dei Consiglieri viene a cessare dalla carica per una qualunque causa, verrà sostituito dal “primo dei non eletti” o, se non vi sono “non eletti”, l'Assemblea dovrà rivotare il nuovo Consigliere scegliendolo tra i Soci. Il Consigliere subentrante decadrà alla naturale scadenza del mandato dell’intero Consiglio Direttivo.
  3. Qualora si dimettano o cessino dalla carica per qualsiasi motivo tanti Consiglieri che costituiscano la maggioranza dell’organo amministrativo, il Consiglio Direttivo decade automaticamente e il Presidente deve convocare, entro e non oltre trenta giorni, l’Assemblea ordinaria per procedere al suo rinnovo.
  4. Il Consiglio Direttivo:
  5. Si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure su richiesta della maggioranza dei suoi componenti.
  6. È convocato dal Presidente, mediante avviso consegnato a mano, pec, messaggio di posta elettronica con avviso di lettura, agli indirizzi comunicati all’Associazione da ciascun membro.
  7. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
  8. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano anche in videoconferenza o per tramite di mezzi di telecomunicazione a condizione che: tutti i partecipanti possano essere identificati; sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno e di poter esercitare il diritto di voto. Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi, se nominato, il Segretario della riunione.
  9. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice e, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
  10. Le decisioni del Consiglio Direttivo dovranno risultare su appositi verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
Art. 18: Consiglio Direttivo: competenze Il Consiglio Direttivo: Art. 19: Presidente
  1. Il Presidente dell'Associazione eletto dal Consiglio Direttivo:
  1. In caso di sua assenza o temporaneo impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente. In caso di necessità e urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente potrà assumere le decisioni più opportune per evitare di arrecare danno all’Associazione. Tali decisioni dovranno essere ratificate dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
Art. 20: Staff del Direttivo
  1. Lo Staff del Direttivo è composto dai Soci che il Presidente nomina quali responsabili dei progetti portati avanti dall'Associazione. Ogni membro dello staff ha il compito di:
  1. Lo Staff del Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente.
Art. 21 – Collegio dei Revisori dei Conti
  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea svolge le funzioni demandategli dalla legge. L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con altre cariche sociali.
  2. Il Collegio deve controllare l’andamento finanziario dell’Associazione esaminando, periodicamente e d’accordo con il Presidente, la corretta tenuta della contabilità e i documenti economici relativi all’esercizio finanziario in corso.
  3. Deve, inoltre, verificare il Bilancio Consuntivo e stilare un Verbale di verifica da presentare all’Assemblea Ordinaria riunita per l’approvazione del Bilancio.
Art. 22: Organo di Controllo (ove nominato con riferimento agli obblighi di cui all’art. 30 del D. Lgs. 117/2017)
  1. L’Organo di Controllo è monocratico e si compone di un unico membro effettivo nominato dall’Assemblea ordinaria dei Soci scegliendolo tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma secondo del Codice Civile. Dura in carica tre anni e potrà essere rieletto.
  2. L’Organo di Controllo:
  1. L’Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Qualora il membro effettivo dell’Organo di Controllo monocratico sia iscritto al Registro dei Revisori, questi potrà, altresì, svolgere la funzione di organo della revisione legale dei conti nel caso in cui non sia stato a tal fine incaricato altro soggetto. Le delibere adottate dall’Organo di Controllo dovranno essere riportate nel libro dei verbali appositamente istituito.
Art. 23: Organo di Revisione (ove nominato con riferimento agli obblighi di cui all’art. 31 del D. Lgs. 117/2017)
  1. L’Organo di Revisione legale è monocratico e si compone di un unico membro effettivo nominato dall’Assemblea ordinaria dei Soci scegliendolo tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. Dura in carica tre anni e potrà essere rieletto. Il revisore legale controlla i conti secondo prassi definite e verifica che siano corrette le procedure amministrative, le registrazioni contabili e il bilancio. Le delibere adottate dall’Organo di Revisione legale dovranno essere riportate nel libro dei verbali appositamente istituito.
TITOLO V: NORME SUL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E SUL BILANCIO DI ESERCIZIO Art. 24: Patrimonio
  1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni (mobili, mobili registrati e immobili) di cui è proprietaria ed intestataria per: acquisto, eredità, lascito, donazione, erogazioni liberali sia pubbliche che private e da tutti gli altri beni di cui abbia piena disponibilità a qualunque titolo. Detti beni saranno elencati in apposito inventario depositato presso la sede dell’Associazione e può essere consultato dai Soci. L’inventario dei beni, inoltre, deve essere presentato annualmente al Collegio dei Revisori.
  2. L’Associazione ha:
Art. 25: Entrate dell’Associazione
  1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
  1. Le quote associative ordinarie annuali devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.
Art. 26: Bilancio di esercizio
  1. L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.
  2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, accompagnato dal parere del Collegio dei Revisori, ovvero dall'Organo di Revisione ove nominato. Il Bilancio consuntivo dovrà essere approvato dall’Assemblea ordinaria. Quest’ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.
  3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni socio, previa richiesta scritta al Presidente, potrà prenderne visione.

Titolo VI: I LIBRI SOCIALI

Art. 27: Libri Sociali e Registri
  1. L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:45
  2. a) il libro degli associati;
  3. b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
  4. c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
  5. L’Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
  6. L’Associazione ha inoltre l’obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
  7. L’Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.
Titolo VII: SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO Art. 28: Scioglimento, liquidazione e devoluzione del patrimonio
  1. Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria. Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione dell’Associaziona è richiesta la presenza di almeno i tre quarti dei Soci e una maggioranza di voti favorevoli, pari ad almeno i tre quarti dei presenti al voto.
  2. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo che dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art. 9 del Codice del Terzo Settore.

TITOLO VIII: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29: Disposizioni finali Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano, alle norme del Codice Civile, alle leggi vigenti in materia e alle norme contenute nel Codice del Terzo Settore. Art. 30: Regolamenti interni Per l’esecuzione e l’attuazione del presente Statuto e per quanto necessario ad assicurare il miglior funzionamento dell’Associazione, il Consiglio Direttivo potrà approvare e modificare appositi Regolamenti Interni. Art. 31: Nome transitorie
  1. Fino alla scadenza del mandato restano in carica il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti eletti in data 21 aprile 2022 dall'Associazione. Resta in carica anche il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo il 14 maggio 2022, fino alla scadenza del suo mandato.

  2. Il Consiglio Direttivo è autorizzato ad apportare al presente Statuto ogni ulteriore modifica, richiesta dalle Autorità necessaria per adeguarsi alla Riforma del terzo Settore, senza dover convocare una nuova assemblea.
  3. Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell’Assemblea.
  4. Approvato all'unainimità dall’Assemblea Straordinaria dei Soci dell’Associazione che si è tenuta il 27 dicembre 2023 alle ore 17:00 presso la Chiesa di San Nicola in Cefalù.
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